Febbraio 15th, 2010
admin
Scrivere articoli per guadagnare online è uno dei principali metodi sviluppatesi negli ultimi tempi nel settore del business online. I requisiti fondamentali sono: un’ottima conoscenza della lingua italiana, capacità di sintesi e, necessariamente, una buona padronanza della tastiera.
Dopo aver scritto degli articoli su un determinato argomento i metodi per guadagnarci su non mancano di certo: l’utilizzo maggiore è la pubblicazione diretta sul proprio sito/blog e il successivo inserimento di Google Adsense o di altre tipologie pubblicitarie.
Un altro metodo è quello della vendita diretta ai siti/blog che trattano un argomento specifico. In questo caso basta mettere un annuncio su un sito per webmaster, oppure contattare direttamente i possibili acquirenti proponendo il materiale redatto. Oppure è possibile utilizzare gli articoli per fare marketing: si permette la loro pubblicazione su siti specifici con un link che riporta al sito che desideriamo promuovere.
Come abbiamo visto, scrivere è fondamentale per fare business online anche perchè, nonostante siamo già sull’orizzonte del web 3.0, gli utenti ricercano sempre tante informazioni.
Il trackback è un utile mezzo che ci permette di far sapere ad un altro blogger che abbiamo linkato un suo articolo. Se invii un trackback al blog dell’autore dell’articolo i link del tuo blog comparirà tra i commenti a quell’articolo.
La cosa non sembra essere rilevante ai fini del pagerank e del posizionamento in generale ma è senza dubbio una forma di cortesia nei confronti dell’autore dell’articolo originale ed un modo per farsi conoscere. A questo scopo bisogna inserire un buon titolo per attirare l’attenzione dell’utente, visto che nel trackback viene riportato il titolo e un breve estratto dell’articolo.
Se il blog verso il quale inviamo un trackback è molto conosciuto, possiamo essere certi che ci porterà un bel pò di visite, almeno nel breve periodo. Quindi è consigliatissimo inviare i trackback, ad ogni costo :-), anche se il cms che utilizziamo non l’ho permette. In questo caso, infatti possiamo utilizzare degli utili servizi online e rimuovere le limitazioni tecniche. Per vedere qualche esempio clicca qui
Non è sicuramente questo blog. Il “buon esempio”, intendo. Anzi, finora è stato un esempio delle cose da non fare per far si che un blog abbia successo. Non è stato un esperimento voluto ma puramente casuale e dettato dal poco tempo a disposizione (i siti sono tanti
).
Sono partito bene dedicandomi esclusivamente ad argomenti relativi a metodi alternativi per guadagnare online, metodi che vanno al di la del PPC e similari. Poi ho iniziato ad inserire news del campo dell’informatica (qualcuna presa da fonti Creative Commons).
Risultato: fin quando ho aggiornato il sito con contenuti pertinenti e originali al 100% le visite sono salite fino a 50 al giorno (dopo un mese dalla messa online), dopo il disastro. I visitatori sono diminuiti e le pagine indicizzare pure.
La fretta di aggiornare, la voglia di guadagnare ha fatto si che un progetto partito bene adesso, dopo 2 mesi, sia punto e a capo. A questo punto cosa fare? Due le alternative: chiudere il blog e utilizzare gli articoli originali su un altro sito ben avviato e indicizzato o ricominciare a scrivere materiale originale e di qualità.
Tu cosa faresti al mio posto? Dedicheresti ancora del tempo ad un progetto del genere? Io vorrei fare un’altro tentativo.
Un interessante articolo sull’annosa questione dei blog paragonabili ai giornali stampati.
Roma - La recente sentenza di Cassazione sulla non equiparabilità dei blog alla stampa offre lo spunto per una riflessione. Analizzando il quadro normativo si nota che l’art. 1 della l. 62/2001 prevede: “Per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”. Sotto tale profilo, dunque, il sito o blog ben potrebbe essere inteso come prodotto editoriale.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede poi che: “Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948″. La seconda parte della disposizione è abbastanza chiara nell’imporre la registrazione in tribunale ove sussistano congiuntamente i due presupposti…Continua sulla fonte originale